Sintesi del decreto

Il D.P.R. n. 84/2003 ha previsto una serie adempimenti a carico dei costruttori e rivenditori di autovetture nuove destinate al trasporto di persone (aventi al massimo otto posti a sedere, oltre a quello del conducente) per: 
a) permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli nell’acquisto di un’autovettura nuova
b) attuare concretamente la strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni CO2 e il contenimento dei consumi di carburante (fra i principali responsabili dell’effetto serra).
I punti vendita sono obbligati a:

  • mettere a disposizione gratuitamente la Guida al risparmio di carburante e al contenimento di CO2, redatta annualmente dal Ministero dello Sviluppo economico
  • esporre sopra o accanto ciascuna autovettura un’etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di CO2
  • affiggere un manifesto o predisporre uno schermo di visualizzazione in posizione evidente e di facile lettura con l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2

Chiarezza ed esaustività del materiale promozionale

Il DPR prevede che il materiale promozionale divulgato (manuali tecnici, opuscoli, annunci pubblicitari su carta stampata, manifesti pubblicitari, ecc.) contenga in modo leggibile e comprensibile i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei modelli di autovetture a cui si riferisce.
Inoltre è vietato apporre sulle etichette, sulla guida redatta dal Ministero, sui manifesti informativi o sul materiale promozionale altre diciture, marchi o simboli relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 che non siano conformi a quanto disposto dal D.P.R. 
A questo proposito, con circolare 38174 del 29/4/09, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la pubblicità a mezzo stampa deve essere di facile lettura, tenendo conto della dimensione del testo, dei caratteri utilizzati e del contrasto fra testo e sfondo.

Controlli e sanzioni

La Camera di Commercio di Padova ha il compito di vigilare nel territorio di competenza su tutti gli adempimenti sopra descritti. Il mancato rispetto degli obblighi suindicati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

Nel concetto di autovettura nuova rientra anche quella vettura intestata a case produttrici di auto, società di leasing, concessionarie e/o venditori d’auto in genere e che non è stata ancora venduta a privati o a imprese che effettivamente le utilizzeranno.
L’art. 1 lett. b) del DPR 84/2003 precisa infatti che per autovettura nuova è da intendersi l’autovettura “che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione”.
Rientrano quindi in questo campo anche le cosiddette auto a Km 0 aziendali, che non sono effettivamente nuove ma che non sono state ancora vendute al dettaglio all’utilizzatore finale.

Non esistendo una definizione giuridica di auto a km 0 o aziendale, per capire se le auto poste in vendita sono soggette anche alla necessità di pubblicizzare i dati ufficiali di consumo di carburante e di emissione di CO2, occorre quindi guardare il libretto di circolazione e vedere a chi sono intestate.

E’ per questo motivo che s’invitano i rivenditori di auto a km 0 e/o aziendali che ricadono nei casi appena indicati a pubblicizzare i dati ufficiali di consumo di carburante e di emissione di CO2 di queste auto sia nei saloni espositivi che sui periodici, riviste a diffusione locale e/o in eventuali pagine web.

Riferimenti Normativi


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