Mancato o tardato pagamento

Tutte le imprese che hanno commesso una violazione sul diritto annuale, ovvero che:

  • hanno omesso del tutto il versamento;
  • hanno effettuato un versamento incompleto;
  • hanno effettuato un versamento in ritardo

sono soggette a una sanzione amministrativa tramite emissione di una cartella esattoriale.

Calcolo del tributo residuo

Il tributo residuo iscritto in cartella esattoriale è la differenza fra il dovuto e il pagato.

Se però è presente almeno un versamento nel periodo in cui è previsto il pagamento con 0,40%, il residuo si calcola come differenza fra il dovuto aumentato dello 0,40% e il pagato.

I versamenti effettuati oltre la scadenza con 0,40% (quindi, in ritardo) e privi di un valido ravvedimento vengono anch'essi sottratti ai fini del calcolo del tributo mancante, ma rientrano nella base per il calcolo della sanzione.

Calcolo della sanzione

La sanzione è del 30% sul residuo non versato (come da sezione precedente) e sugli importi già pagati ma in ritardo.

Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo rispetto alla data scadenza e del 30% in tutti gli altri casi.

Le sanzioni possono essere aumentate per gravità della violazione, per personalità del trasgressore e sue precedenti violazioni, per redicidiva come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio camerale.

Calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati con la formula standard Capitale x tasso x giorni : 36500.

La data di partenza è:

  • per le nuove imprese e unità locali, lo specifico termine di versamento (30º giorno dopo la protocollazione della domanda di iscrizione);
  • per le imprese e unità locali già esistenti, il termine ordinario (scadenza uguale a quella del pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito);
  • se però è stato effettuato almeno un versamento nel periodo previsto con 0,40%, si parte da questa seconda scadenza.

La data finale per il calcolo degli interessi è:

  • il giorno di effettivo pagamento (per quanto già versato ma in ritardo)
  • la data di consegna ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.

Il tasso è quello di interesse legale previsto per ogni anno solare dall'articolo 1284 del Codice Civile. Se il periodo comprende giorni di anni diversi, la formula è ripetuta per ogni anno e poi i risultati vengono sommati (metodo della "capitalizzazione semplice").

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