I prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri. Si definisce sicuro qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

L’obbligo di garantire la sicurezza dei prodotti ricade su tutti gli operatori della filiera commerciale, dal produttore al dettagliante al consumo.

Queste indicazioni sono stabilite da una serie di direttive comunitarie, recepite dall'Italia con il Codice del Consumo. La normativa si applica a tutti i prodotti con esclusione:

  • dei prodotti alimentari;
  • dei prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie come  - ad esempio -  giocattoli, materiale elettrico di bassa tensione, dispositivi di protezione individuale, etc.

In ogni caso, si applica anche ai prodotti già disciplinati da norme comunitarie per gli aspetti di sicurezza da queste non contemplati.

I prodotti destinati al consumatore devono riportare le seguenti informazioni minime:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto.
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Tutte le informazioni rese ai consumatori e agli utenti devono essere rese in lingua italiana.

Produttore

  • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità;
  • o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
  • o colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;
  • l'importatore   del   prodotto, qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità;
  • gli altri  operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la  loro  attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

Distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Autorità di Vigilanza: i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti  immessi sul mercato;

Richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già  fornito o reso disponibile ai consumatori;

Ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

Attività svolte dalla Camera di Commercio per garantire la sicurezza dei prodotti

La legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida alle Camere di commercio numerosi compiti e funzioni, tra cui quelli di vigilanza del mercato (art. 2, comma 2, lett. c).

In particolare le Camere di commercio svolgono i compiti di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti del mercato attraverso:

  • informazione preventiva a consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri
  • effettuazione dei controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio nazionale
  • emanazione di ordinanze, a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..), nelle materie di competenza.

I controlli vengono svolti nei seguenti ambiti: 

  • prodotti generici di cui al Codice del consumo
  • giocattoli
  • dispositivi di protezione individuale (I Cat.)
  • prodotti connessi all’energia
  • tessili
  • calzature
  • prodotti elettrici e compatibilità elettromagnetica

e si articolano in controlli:

  • visivo formali
  • documentali
  • analisi di campione

I prodotti per i quali risulti accertata la pericolosità, vengono segnalati al Ministero dello Sviluppo Economico che - a seconda dei casi - dispone il richiamo, il  ritiro dal mercato, il divieto di immissione sul mercato o di commercializzazione.

Riferimenti Normativi

Servizio Etichettatura e Sicurezza Alimentare e Non Alimentare

Portale informativo di primo orientamento alle imprese del comparto alimentare e non alimentare su tematiche correlate all’etichettatura e alla sicurezza dei prodotti,

Giocattoli: sicurezza ed etichettatura

Informazioni sicurezza ed etichettatura

Prodotti elettrici: sicurezza ed etichettatura

Informazioni sicurezza ed etichettatura

Calzature: etichettatura

Informazioni etichettatura, responsabilità e vigilianza

Prodotti tessili: etichettatura

Informazioni obblighi produttore ed importatore, sanzioni e novità

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