Definizione

Si definisce giocattolo il “prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”.

Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I al D.Lgs. n. 54/2011 e precisamente:

  • Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni
  • Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
    - modelli in scala fedeli e dettagliati;
    - kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
    - bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
    - repliche storiche di giocattoli;
    - riproduzioni di armi da fuoco reali.
  • Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
  • Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
  • Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
  • Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
  • Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
  • Puzzle di oltre 500 pezzi.
  • Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
  • Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
  • Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
  • Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
  • Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
  • Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
  • Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
  • Succhietti per neonati e bambini piccoli.
  • Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
  • Trasformatori per giocattoli.
  • Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Requisiti dei giocattoli

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono,  non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione  o quando  ne  e'  fatto  un  uso  prevedibile  in  considerazione   del comportamento  abituale   dei   bambini.

I requisiti specifici di sicurezza riguardano:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità;
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.

Si intende "giocattolo" qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell' Allegato I del D.Lgs 54/11

Indicazioni che devono accompagnare i giocattoli

Marcatura CE

La  marcatura  CE  è soggetta  ai  principi  generali  di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Dati e informazioni obbligatorie

Sul prodotto o suo imballaggio o documento di accompagnamento devono essere riportati in modo visibile, facilmente leggibile e comprensibile:

  • i dati identificativi del prodotto: numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo che indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;
  • il nome dell’importatore, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato;
  • Istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

Avvertenze

Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell’uso del giocattolo, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all’All. V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate.

Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'All. V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere riportate almeno in lingua italiana e sono precedute, a seconda dei casi, dalla parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze”.

I  giocattoli  potenzialmente  pericolosi  per  i  bambini  di   età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto  a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini  di età inferiore a tre  anni"  oppure  un'avvertenza  nella  forma  del seguente pittogramma:


Riferimenti Normativi

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